La legge 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale, spesso definita AI Act italiano, introduce nuove disposizioni per l’utilizzo dell’AI in Italia, integrando il quadro normativo dell’AI Act europeo

Legge 132 del 2025: cosa prevede la legge italiana sull’intelligenza artificiale

26 Ottobre 2026

Avv. Davide Bonomi

Dal 10 ottobre 2025 l’Italia ha una propria legge sull’intelligenza artificiale. La Legge 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025. L’Italia è così tra i primi Paesi dell’Unione ad affiancare all’AI Act europeo, il Regolamento UE 2024/1689, un intervento organico. Per questo la si sente chiamare, un po’ impropriamente, l’AI Act italiano. In questa guida vediamo che cosa prevede per cittadini, lavoratori, professionisti e imprese. Parleremo di principi, minori, lavoro e giustizia, poi di diritto d’autore, nuovi reati e stato dell’attuazione.

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1. Legge 132 del 2025: che cos’è e da quando si applica

La legge 23 settembre 2025, n. 132 si intitola «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». È entrata in vigore il 10 ottobre 2025 e conta 28 articoli, divisi in sei capi.

La sua natura è duplice. Da un lato detta principi e regole di settore subito applicabili: sanità, lavoro, professioni, pubblica amministrazione, giustizia. Dall’altro delega il Governo ad adottare decreti legislativi per completare l’adeguamento al diritto europeo.

Chi cerca qui una disciplina tecnica dettagliata dei sistemi resterà deluso. Quella sta nel regolamento europeo e nei decreti attuativi.

2. AI Act europeo e legislatore italiano: come si coordinano

Il punto di partenza è l’art. 1, comma 2. Il legislatore italiano ha scritto espressamente che la legge si applica in conformità al Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act europeo. L’art. 3, comma 5, aggiunge che non nascono nuovi obblighi rispetto a quelli del regolamento per i sistemi e i modelli di AI.

Ne deriva una gerarchia chiara. L’AI Act europeo resta il quadro di riferimento e il diritto italiano non lo riscrive. La Legge 132 del 2025 integra la disciplina europea dell’intelligenza artificiale negli spazi riservati al legislatore nazionale. Interviene inoltre su profili ulteriori, tra cui responsabilità, diritto penale, professioni e disciplina nazionale del diritto d’autore.

Parlare di AI Act italiano è quindi comodo ma impreciso, perché le due fonti non sono alternative. Del quadro europeo mi sono occupato nella guida su AI Act e diritto digitale.

3. I principi generali della legge sull’intelligenza artificiale in Italia

L’art. 3 fissa i principi che valgono per tutto il ciclo di vita dei sistemi. Tra questi: diritti fondamentali, trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati, accuratezza e non discriminazione. Il filo conduttore è la dimensione antropocentrica, enunciata già dall’art. 1.

Due principi hanno ricadute pratiche. Il primo è la sorveglianza e l’intervento umano, nel rispetto del potere decisionale della persona. Il secondo è la cybersicurezza. Per la Legge 132 del 2025 è una precondizione essenziale dell’intelligenza artificiale in Italia, lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi.

Non è una formula di stile. Un sistema che non garantisce adeguati livelli di sicurezza difficilmente può dirsi conforme ai principi della legge.

4. Dati personali e minori di quattordici anni

L’art. 4 impone un trattamento dei dati lecito, corretto e trasparente, conforme al GDPR. Le informazioni vanno rese con linguaggio chiaro e semplice. L’utente deve poter conoscere i rischi ed opporsi ai trattamenti.

La regola più discussa riguarda i minori. Sotto i quattordici anni, l’accesso alle tecnologie di AI e il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Dai quattordici ai diciotto anni il minore può invece esprimere da sé il consenso al trattamento dei dati personali connesso all’uso dell’AI. Serve però che riceva informazioni facilmente accessibili e comprensibili.

Su questo punto la Legge 132 del 2025 tocca da vicino le famiglie. L’accesso dei ragazzi all’intelligenza artificiale in Italia ha ora una disciplina espressa per legge.

5. Intelligenza artificiale e lavoro

Per l’art. 11, l’uso dell’AI in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile e trasparente. Non può contrastare con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.

Sul piano pratico, il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore dell’utilizzo dell’AI. L’obbligo opera nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997. La norma vieta poi le discriminazioni legate a sesso, età, origine, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche e condizioni personali.

L’art. 12 istituisce infine un Osservatorio presso il Ministero del lavoro. Per chi lavora, la Legge 132 del 2025 richiama e rafforza così un diritto di informazione sull’intelligenza artificiale già previsto dalla disciplina sulla trasparenza.

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6. Legge 132 del 2025 e professioni intellettuali

È la parte che riguarda avvocati, commercialisti, medici, ingegneri e ogni altro professionista. Per l’art. 13, i sistemi di AI servono alle sole attività strumentali e di supporto. Deve inoltre restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

C’è poi un obbligo di trasparenza. Il professionista deve comunicare al cliente le informazioni sui sistemi utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. In concreto, se il tuo avvocato impiega strumenti di AI, hai il diritto di saperlo.

Ho approfondito vantaggi e limiti di questi strumenti nell’articolo su ChatGPT e avvocato.

7. Legge 132 del 2025 e giustizia: la decisione resta al magistrato

L’art. 15 contiene una delle norme più nette dell’intero testo. Nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge. Lo stesso vale per la valutazione dei fatti e delle prove e per l’adozione dei provvedimenti.

I sistemi possono servire all’organizzazione dei servizi, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative accessorie. Fino alla piena attuazione dell’AI Act europeo, il legislatore italiano subordina la sperimentazione negli uffici giudiziari all’autorizzazione del Ministero della giustizia.

Per chi fa contenzioso civile c’è anche una novità processuale. La Legge 132 del 2025 attribuisce alla competenza esclusiva del tribunale le cause sul funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Lo fa con l’art. 17, che modifica l’art. 9 c.p.c.: il giudice di pace non può conoscerne, qualunque sia il valore.

8. Diritto d’autore e opere create con l’AI

L’art. 25 modifica la legge sul diritto d’autore, la n. 633/1941, in due punti.

Il primo riguarda la tutela delle opere. Sono protette le opere dell’ingegno umano, anche se create con l’ausilio di strumenti di AI. Devono però costituire il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Un testo o un’immagine prodotti interamente da un sistema, senza apporto creativo umano, restano fuori.

Il secondo riguarda l’estrazione di testo e dati per addestrare i modelli. È consentita nei limiti degli artt. 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore. Sul piano penale, la Legge 132 del 2025 inserisce nell’art. 171 della legge sul diritto d’autore una nuova fattispecie, applicabile anche a chi opera con l’intelligenza artificiale. Punisce la riproduzione o l’estrazione di testo e dati in violazione di quegli articoli, anche quando avviene attraverso sistemi di AI.

9. Le nuove norme penali: aggravante e deepfake

Il Capo V, all’art. 26, ha le conseguenze più incisive per i cittadini.

Nasce anzitutto una nuova aggravante comune, all’art. 61, n. 11-decies, c.p. Ricorre quando il reato è commesso mediante sistemi di AI che, per natura o modalità d’uso, abbiano costituito mezzo insidioso. Vale anche quando il loro impiego abbia ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato.

La Legge 132 del 2025 introduce poi un reato autonomo sui contenuti falsi generati con l’intelligenza artificiale: l’art. 612-quater c.p. È la fattispecie comunemente associata alla diffusione illecita di deepfake. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati. Serve che siano idonei a ingannare sulla loro genuinità.

Di regola si procede a querela della persona offesa. Si procede invece d’ufficio se il fatto è connesso ad altro delitto procedibile d’ufficio. Oppure se è commesso contro una persona incapace per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.

Sono infine aumentate le pene per l’aggiotaggio, la manipolazione del mercato e alcuni attentati ai diritti politici commessi con l’AI.

10. Autorità nazionali e investimenti

L’art. 20 della legge designa l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e l’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale in Italia. All’AgID spettano la promozione dell’innovazione e la notifica e l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. All’ACN spetta la vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie. Restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nei rispettivi settori, oltre a quelle del Garante privacy e dell’AGCOM.

Quanto alle risorse, con l’art. 23 la Legge 132 del 2025 autorizza investimenti fino a un miliardo di euro, in equity e quasi equity. Sono destinati a PMI innovative e ad altre imprese ad alto potenziale tecnologico con sede operativa in Italia, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle tecnologie abilitanti.

11. L’attuazione della Legge 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale

Con l’art. 24 il legislatore italiano delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, decreti legislativi di adeguamento all’AI Act europeo. Un’ulteriore delega, all’art. 16, riguarda l’uso di dati e algoritmi per addestrare i sistemi.

L’attuazione della legge sull’intelligenza artificiale in Italia è in corso. Tra i decreti adottati c’è il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026. È entrato in vigore il 30 settembre 2026. Riguarda l’impiego dei sistemi di AI nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale connessa al loro utilizzo.

11.1 Le novità per chi chiede il risarcimento

Sul piano civile le novità sono rilevanti, e riguardano anzitutto la prova. L’art. 17 consente al danneggiato che renda verosimile la domanda di chiedere al giudice un ordine di esibizione. Il destinatario è l’altra parte o il terzo che dispone delle prove pertinenti sul funzionamento del sistema. Possono rientrarvi registri, documentazione sul sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana.

L’art. 18 introduce poi una presunzione relativa del nesso causale. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act europeo, il collegamento tra violazione e danno si presume, salvo prova contraria.

L’art. 19 precisa inoltre che la conformità agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata secondo le procedure del regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La conformità normativa non è quindi uno scudo automatico contro la domanda risarcitoria.

11.2 L’azione diretta contro l’assicuratore

La novità forse più concreta è all’art. 20. Il danneggiato dispone di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile del soggetto ritenuto responsabile, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

Prima di agire, il danneggiato può anche chiedere al presunto responsabile se esista una copertura assicurativa. Il destinatario deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza e i relativi estremi.

12. Che cosa cambia in concreto per te

Da cittadino hai diritto a informazioni chiare sui trattamenti di dati legati all’AI, e disponi di una tutela penale specifica contro i deepfake. Come genitore, sei tu a dare il consenso per l’uso dell’AI da parte dei figli sotto i quattordici anni. Chi è lavoratore deve essere informato quando il datore impiega sistemi di AI.

Il professionista, dal canto suo, deve comunicare ai clienti quali sistemi utilizza e mantenere prevalente il proprio lavoro intellettuale. Chi agisce per il risarcimento di un danno causato da un sistema di AI dispone oggi di nuovi strumenti di accesso alle prove. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell’AI Act, opera inoltre la presunzione relativa del nesso causale. E se la causa ha ad oggetto il funzionamento del sistema, è competente il tribunale.

In tutti questi casi, la Legge 132 del 2025 è oggi uno dei principali riferimenti nazionali sull’intelligenza artificiale in Italia, da leggere insieme all’AI Act e ai decreti di attuazione.

13. Domande frequenti sulla legge 132 del 2025

La legge 132 del 2025 è l’AI Act italiano?

Solo in senso giornalistico. L’AI Act è un regolamento europeo direttamente applicabile, e il legislatore italiano ne ha previsto espressamente il rispetto. L’art. 3, comma 5, precisa che la legge non produce nuovi obblighi, rispetto all’AI Act, per i sistemi e i modelli di AI per finalità generali. Introduce però regole nazionali per specifici settori, soggetti e materie.

Quando è entrata in vigore la legge sull’intelligenza artificiale in Italia?

Il 10 ottobre 2025: da quel giorno l’Italia applica la propria legge sull’intelligenza artificiale. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.

Che cosa rischia chi diffonde un deepfake?

L’art. 612-quater c.p. prevede la reclusione da uno a cinque anni, se dalla diffusione deriva un danno ingiusto alla persona. In sede civile resta ferma la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Il mio avvocato deve dirmi se usa l’intelligenza artificiale?

Sì. L’art. 13 impone al professionista di comunicare al cliente le informazioni sui sistemi di AI utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Dove trovo il testo ufficiale della legge 132 del 2025?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, dove è disponibile anche in formato PDF.

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