Scopri cosa sono gli interessi di mora per pagamento ritardato, come si calcolano e la differenza con gli interessi di mora legali

Interessi di mora: cosa sono, tasso 2026 e come si calcolano

8 Novembre 2026

Avv. Davide Bonomi

Chi incassa in ritardo perde denaro, anche se alla fine viene pagato. La legge lo compensa con gli interessi moratori, che nelle fatture tra imprese scattano automaticamente e a un tasso molto più alto di quello ordinario. In questa guida spiego cosa sono gli interessi di mora per ritardato pagamento, in che cosa differiscono da quelli legali e come si calcolano. Troverai il tasso aggiornato al 2026, un esempio pratico e le istruzioni per chiederli su una fattura non pagata.

Hai bisogno di assistenza legale su questo argomento?

1. Interessi di mora: cosa sono

Cosa sono gli interessi di mora? In sostanza, sono la somma che il debitore deve pagare per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione in denaro. Non remunerano un prestito, come gli interessi su un mutuo. Risarciscono il creditore per il tempo in cui è rimasto senza il proprio denaro.

Per capire cosa sono gli interessi di mora conviene distinguere due situazioni. Nei rapporti tra privati valgono le regole generali del codice civile. Nei rapporti commerciali tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, si applica invece una disciplina speciale, molto più favorevole al creditore.

In entrambi i casi gli interessi moratori si aggiungono al capitale. Non lo sostituiscono, e il debitore li deve anche se il ritardo non gli ha portato alcun vantaggio.

2. Interessi di mora e interessi legali: la differenza

La confusione più frequente riguarda proprio questo punto. Gli interessi legali sono quelli previsti dall’articolo 1284 del Codice Civile per qualsiasi debito di denaro, quando le parti non hanno pattuito un tasso diverso. Il loro tasso è fissato ogni anno dal Ministero dell’economia: dal 1° gennaio 2026 è pari all’1,60%.

Nei rapporti tra privati, gli interessi di mora coincidono in linea di principio con gli interessi legali. Decorrono dal giorno in cui il debitore è costituito in mora, di regola con una richiesta scritta. Le parti possono però concordare un tasso diverso, nei limiti di legge.

Nelle transazioni commerciali, invece, gli interessi di mora sono molto più alti di quelli legali e partono senza bisogno di alcuna richiesta. È quindi essenziale individuare la disciplina applicabile al rapporto, perché da essa dipendono il tasso e la decorrenza degli interessi.

Attenzione anche al linguaggio. La legge sui ritardi commerciali chiama «interessi legali di mora» quelli calcolati al tasso maggiorato, che non coincidono con gli interessi al tasso legale ordinario.

3. Interessi di mora per ritardato pagamento tra imprese

Nelle transazioni commerciali, gli interessi di mora per ritardato pagamento seguono una disciplina speciale. Si applica il decreto legislativo 231 del 2002 ai pagamenti dovuti tra imprese, tra professionisti e imprese, oppure tra questi soggetti e le pubbliche amministrazioni. La disciplina comprende quindi anche i crediti dei liberi professionisti, quando derivano da rapporti che rientrano nel suo ambito.

Gli interessi di mora per ritardato pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Non serve un sollecito né una messa in mora. La disciplina, però, non riguarda i consumatori: se il debitore è un privato che ha acquistato per scopi personali, si torna alle regole generali.

3.1 I termini di pagamento

Se il contratto non fissa un termine, il debitore deve pagare di regola entro trenta giorni dal ricevimento della fattura o della merce. Tra imprese le parti possono concordare termini più lunghi. Oltre i sessanta giorni, però, la pattuizione è ammessa solo se non è gravemente iniqua per il creditore.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione il termine ordinario è di trenta giorni. Si applicano termini di sessanta giorni per determinate categorie di enti, tra cui quelli pubblici sanitari. Lo stesso vale quando un termine più lungo sia espressamente concordato e oggettivamente giustificato dalla natura del contratto, nei limiti di legge.

Alla scadenza del termine, gli interessi moratori iniziano a maturare automaticamente sull’importo dovuto.

3.2 I 40 euro per i costi di recupero

C’è un dettaglio che molti creditori ignorano. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, senza doverli dimostrare. Resta salva la prova del maggior danno, che può comprendere ulteriori costi di assistenza per il recupero del credito.

L’indennizzo di 40 euro, come gli interessi di mora per ritardato pagamento tra imprese, riguarda solo le transazioni commerciali. Non si applica automaticamente ai crediti verso consumatori privati.

4. Il tasso di mora nel 2026

Per gli interessi di mora per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, il tasso è pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento si aggiorna ogni sei mesi, e il Ministero dell’economia lo comunica in Gazzetta Ufficiale.

PeriodoTasso di riferimentoTasso di mora
1° gennaio – 30 giugno 20262,15%10,15%
1° luglio – 31 dicembre 20262,40%10,40%

Per confronto, il tasso legale del 2026 è dell’1,60%. Sui crediti commerciali, quindi, gli interessi di mora valgono oltre sei volte gli interessi legali. Su somme importanti la differenza pesa parecchio.

Se il ritardo risale agli anni precedenti, servono i tassi dei semestri passati. Si trovano nei comunicati del Ministero dell’economia pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e sono raccolti anche dalle principali banche dati giuridiche. Conviene conservarli insieme alla pratica: chi riceve il conteggio deve poter verificare come si calcolano gli interessi di mora richiesti.

5. Interessi di mora: come si calcolano

Vediamo ora come si calcolano gli interessi di mora in pratica. La formula è semplice: si moltiplica il capitale per il tasso annuo e per i giorni di ritardo, poi si divide per 365.

Un esempio aiuta a capire come si calcolano gli interessi di mora. Una fattura da 10.000 euro scade il 1° agosto 2026 e viene pagata con 90 giorni di ritardo. Applicando il 10,40% si ottiene: 10.000 × 10,40% × 90 / 365 = 256,44 euro. A questi si aggiungono i 40 euro forfettari. Il capitale su cui calcolarli è l’importo dovuto indicato in fattura, comprensivo dell’eventuale IVA.

Se il ritardo attraversa più semestri, il calcolo va spezzato. Per ciascun periodo si applica il tasso di quel semestre, poi si sommano i risultati. È il passaggio in cui si commettono più errori. Per sapere come si calcolano davvero gli interessi di mora su più semestri conviene usare un foglio di calcolo affidabile.

5.1 Tre casi pratici

Tre situazioni frequenti mostrano cosa sono, in concreto, gli interessi di mora e quale disciplina si applica.

Il fornitore pagato tardi. Un’impresa di trasporti emette una fattura da 4.000 euro a un cliente aziendale, con pagamento a trenta giorni. Il cliente salda dopo settanta giorni dalla scadenza. Senza alcun sollecito, il fornitore può chiedere il tasso commerciale per quei settanta giorni e i 40 euro forfettari.

L’artigiano e il cliente privato. Un idraulico ripara l’impianto di casa di una famiglia e non viene pagato. Qui il debitore è un consumatore e la disciplina commerciale non si applica. L’artigiano deve inviare una richiesta scritta, e da quel giorno matura il tasso legale. Se poi fa causa, può chiedere che dalla domanda giudiziale si applichi il tasso commerciale.

La pubblica amministrazione in ritardo. Un professionista lavora per un Comune e la fattura viene pagata con quattro mesi di ritardo. Anche verso la pubblica amministrazione valgono il tasso commerciale e l’indennizzo di 40 euro. Per i crediti non pagati si può anche valutare la richiesta di certificazione tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali, distinta dalle ordinarie iniziative di sollecito e recupero.

Hai una fattura non pagata?

Calcolo gli interessi di mora e ti assisto nel recupero del credito

6. Fattura non pagata: come chiedere gli interessi

Anche se decorrono automaticamente, gli interessi di mora per ritardato pagamento vanno chiesti. Il primo passo è di solito un sollecito di pagamento. Deve indicare il capitale, gli interessi maturati e, nelle transazioni commerciali, l’indennizzo forfettario di 40 euro.

Spiegare al debitore cosa sono gli interessi di mora e come si calcolano, con l’importo già conteggiato, spesso accelera il pagamento. Se il debitore non paga comunque, si può inviare una formale messa in mora e poi agire in giudizio.

Con il decreto ingiuntivo si possono chiedere il capitale, gli interessi maturati e quelli che matureranno fino al saldo. Gli interessi non si sommano al capitale per calcolare il contributo unificato. Si aggiungono però alla somma da pagare, e su crediti di una certa entità coprono buona parte delle spese del recupero.

6.1 Cosa scrivere nel sollecito

Un sollecito efficace contiene pochi elementi, ma tutti precisi. Il numero e la data della fattura, l’importo e la scadenza. Poi i giorni di ritardo, il tasso e la somma maturata a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento, con l’indennizzo forfettario. Infine un termine per pagare, di solito tra sette e quindici giorni, e le coordinate bancarie.

Il tono conta quanto i numeri. Molti debitori non sanno cosa sono gli interessi di mora: spiegarlo con chiarezza, senza toni minacciosi, rende la lettera più convincente. Se inviata via PEC a un indirizzo idoneo, la comunicazione consente di documentarne l’invio e la consegna. Una richiesta chiara di pagamento, validamente ricevuta dal debitore, può inoltre interrompere la prescrizione del credito.

7. Tra privati e dopo la causa: cosa cambia

Tra privati, o quando il debitore è un consumatore, gli interessi moratori decorrono di regola dalla richiesta scritta di pagamento. È la cosiddetta costituzione in mora, salvo i casi in cui opera automaticamente per legge. In questi rapporti gli interessi di mora coincidono, di regola, con gli interessi legali, salvo una diversa misura validamente pattuita.

Una regola particolare riguarda la fase giudiziale. In assenza di una diversa misura convenzionale, dalla proposizione della domanda giudiziale si applica il tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali. Lo prevede l’art. 1284, quarto comma, c.c.

L’ambito di questa regola è stato discusso in giurisprudenza. Con l’ordinanza 23891 del 22 luglio 2026, la Cassazione ne ha affermato un’interpretazione ampia, riferita a qualsiasi domanda di pagamento di una somma di denaro. La stessa pronuncia riconosce però l’esistenza di orientamenti diversi, quindi la questione non può dirsi definitivamente consolidata. È comunque importante chiedere espressamente il tasso maggiorato e ottenere un titolo che lo riconosca. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449/2024, hanno poi chiarito un punto pratico. La semplice indicazione «interessi legali» non consente di applicare il tasso maggiorato in sede esecutiva, se dal titolo, anche attraverso la motivazione, non emerge uno specifico accertamento della sua spettanza.

8. Tassi pattuiti, clausole inique e usura

Le parti possono concordare un tasso di mora diverso da quello di legge. Nei rapporti commerciali, però, le clausole che escludono gli interessi di mora o li riducono in modo gravemente iniquo per il creditore sono nulle.

All’opposto, un tasso pattuito troppo alto incontra i limiti della normativa antiusura. Anche i tassi moratori convenzionali possono essere soggetti alla disciplina antiusura, secondo i criteri chiariti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19597 del 2020. La verifica richiede però di considerare la natura del rapporto, il tasso pattuito e i parametri di legge applicabili.

9. Prescrizione e rinuncia

In linea generale gli interessi sono soggetti alla prescrizione di cinque anni, distinta da quella del credito principale. Il termine decorre per ciascuna frazione via via maturata. Occorre però considerare eventuali atti interruttivi e la presenza di un provvedimento giudiziale definitivo, che può incidere sul regime della prescrizione degli importi riconosciuti.

Attenzione ai pagamenti parziali. Se il debitore versa solo una parte del dovuto, il pagamento si imputa prima alle spese e agli interessi, poi al capitale, salvo che il creditore acconsenta diversamente. È una regola utile: il capitale residuo continua a produrre interessi finché non viene saldato.

Il creditore può anche rinunciare agli interessi di mora per favorire un accordo, dopo averne valutato l’importo complessivo. È una scelta legittima, purché consapevole. Indicare nella proposta l’importo a cui si rinuncia è anche un buon argomento negoziale.

10. Come ti assisto online

Ricevo fatture, contratti e corrispondenza in digitale e verifico se il credito rientra nella disciplina commerciale. Individuo il tasso applicabile e calcolo gli interessi maturati semestre per semestre. Poi predispongo il sollecito di pagamento o la costituzione in mora. Nel conteggio che ricevi è indicato come si calcolano gli interessi di mora per ogni periodo, così puoi verificarlo. Se serve, deposito il ricorso per decreto ingiuntivo con il processo telematico.

Prima di iniziare ricevi un preventivo scritto con i costi del recupero. Insieme trovi una stima di quanto potresti incassare tra capitale, interessi e indennizzo forfettario.

11. Domande frequenti

In breve: cosa sono gli interessi di mora?

Sono il risarcimento dovuto per il ritardo nel pagamento di una somma di denaro. Tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione maturano automaticamente a un tasso maggiorato; tra privati, di regola, dalla richiesta scritta e al tasso legale.

Gli interessi di mora sono soggetti a IVA?

No. Gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA, perché hanno natura risarcitoria e non sono il corrispettivo di una prestazione. Lo prevede l’art. 15 del d.P.R. 633/1972.

Servono un sollecito o una diffida per far decorrere gli interessi?

Nelle transazioni commerciali no: decorrono dal giorno dopo la scadenza. Tra privati serve di regola una costituzione in mora scritta.

Che differenza c’è tra interessi di mora e interessi legali?

Il tasso legale è fissato ogni anno, ed è l’1,60% nel 2026. Nelle transazioni commerciali il tasso moratorio segue invece il riferimento BCE maggiorato di 8 punti: il 10,40% nel secondo semestre 2026.

Per quanto tempo si possono chiedere?

Fino al pagamento effettivo, salvo prescrizione. Ogni frazione di interessi si prescrive in cinque anni da quando è maturata.

Il cliente ti paga in ritardo?

Valuto il tuo caso e ti aiuto a chiedere gli interessi di mora

Share to...